DEMOLIAMO LUOGHI COMUNI

mercoledì 10 giugno 2015

Il reddito di cittadinanza e la Costituzione

Ha sollevato un certo stupore, negli ambienti anti-sistema, scoprire una netta convergenza tra Matteo Renzi e personalità insospettabili nella contrarietà al reddito di cittadinanza, così come proposto dal M5S. Alcuni fini giuristi si sono spinti a dire che il reddito di cittadinanza sarebbe addirittura contrario allo spirito, se non alla lettera, della Carta Costituzionale.
Avevamo già individuato alcuni strani casi di coincidenza di vedute tra esponenti dell'antisistema e del mainstream: clamorosa quella tra Schauble e i noeuro.
Non è mai facile comprendere le ragioni di queste sorprendenti convergenze. Con riferimento al tema specifico dobbiamo dire che il reddito di cittadinanza, in sé, non ci entusiasma: meglio sarebbe un programma di lavoro garantito coadiuvato da una riforma dei servizi pubblici all'insegna della gratuità (come spiegato qui). Stiamo parlando, oltretutto, di uno strumento "da maneggiare con cura", e che potrebbe anche sortire effetti controproducenti:


Tuttavia non ci verrebbe mai in mente di condurre crociate contro il reddito di cittadinanza; tantomeno potremmo pensare di mentire spudoratamente per attaccare quell'idea, come si fa quando si dice che essa è contraria a Costituzione.
Sul punto, è bene leggere questo ottimo articolo,
il quale giustamente richiama la disposizione costituzionale rilevante in materia, il secondo comma dell'art. 38:

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Verrebbe quasi da dire che introdurre il reddito di cittadinanza risponda ad un obbligo costituzionale, altro che divieto!
Nella sua raffinatezza, la Costituzione italiana menziona un concetto keynesiano come la disoccupazione "involontaria". Si prende quindi atto che, in certi casi, il sistema economico non produce abbastanza impieghi per tutti. Se è vero che è compito della Repubblica garantire a tutti l'effettivo esercizio di un diritto al lavoro (art. 4 Cost.), è anche vero che, nel frattempo, non si può che fornire una qualche assistenza a chi un impiego non lo trova, e non lo può trovare.
Questo è quanto. Ora però vorrei inserire alcune considerazioni un po' più originali.
Quando si accenna alla non volontarietà, bisogna intendersi su quali siano i limiti della stessa. Se mi viene offerto un impiego non retribuito, ad esempio, e io lo rifiuto, mi ritrovo disoccupato in conseguenza di una mia scelta. Ovviamente questo grado di formalismo è inaccettabile. Ma allora qual è il limite entro il quale il rifiuto di un impiego non porta a considerare la disoccupazione come volontaria? 
Per capirlo, è consigliabile fare riferimento al medesimo testo costituzionale. Possiamo individuare due parametri: quello della dignità della persona e quello della sufficiente retribuzione
Del primo si ha un riconoscimento espresso all'art. 3 (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...), e soprattutto all'art. 41, laddove si afferma che "l'iniziativa economica privata (...) non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Del secondo si ha un riconoscimento espresso al primo comma dell'art. 36, che si ricollega al tema della dignità:

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Per le donne le condizioni diventano ancora più stringenti, come testimonia l'art. 37:

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Se ne può trarre la seguente indicazione: ogni cittadino ha sì il diritto di lavorare, ma quando si parla di "lavoro" in Costituzione si intende un impiego che, da un lato, non urta la dignità della persona, e all'altro garantisce una retribuzione adeguata. Un lavoro dignitoso, in una parola. Ne consegue che non può essere considerata involontaria la disoccupazione di chi rifiuti un impiego non dignitoso, ovvero un impiego che non gli garantisca una retribuzione adeguata.
Queste considerazioni, peraltro, evidenziano un limite della proposta dei 5 stelle: il cittadino disoccupato perde il reddito di cittadinanza se rifiuta tre offerte di lavoro, qualunque esse siano. La necessità di evitare che la persona sia costretta ad accettare qualsiasi lavoro, messa in evidenza da Grillo, non viene assicurata in misura definitiva. 
Ancora una volta, sarebbe opportuno non lasciare al mercato la scelta dell'impiego cui adibire i disoccupati, bensì organizzare un programma di lavoro garantito che sappia valorizzare le competenze e le vocazioni di ciascuno, garantendo un trattamento retributivo adeguato.